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Statuto


ART. 1 – Costituzione e Sede
E’ costituito il PEICLUB - Club Italiano dei Persiani ed Esotici con sede sociale in Roma. La sede può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo di Club.

ART.2 – Carattere dell’Associazione
Il PEI Club è un'associazione senza scopo di lucro, apolitica , apartitica , di durata illimitata , regolamentata dal presente Statuto. Il PEICLUB aderisce all'ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana- ed alla FIFe – Federazione Internazionale Felina.
ART. 3 - Scopi del Club
Il PEICLUB ha per scopi sociali la tutela , la diffusione, il miglioramento della selezione dei gatti Persiani ed Esotici in particolare ; in senso più generale di tutti i gatti di razza.
Gli scopi sociali si attuano attraverso ogni intervento volto a favorire, stimolare, promuovere e proteggere l'allevamento e la selezione , nonché a incentivare studi di genetica, volti alla conoscenza, prevenzione, cura e totale eliminazione di malattie che incidono sensibilmente sul benessere dei gatti di razza.
Per il raggiungimento degli scopi sociali il PEICLUB potrà compiere ogni azione ed atto necessario ad opportuno . In particolare prevede:

  • Speciali di razza effettuate direttamente dal PEICLUB o da un socio che ne chieda ed ottenga l'Egida
  • Seminari organizzati direttamente o in collaborazione con Istituzioni di vario genere
  • Attività promozionali per i soci svolte attraverso canali mediatici e non
  • Partecipazione ad eventi di qualunque natura che possano servire alla divulgazione del Club stesso
  • Partecipazione ad eventi felini che promuovano il benessere del gatto
  • Corsi di felinotecnica
  • Rapporti di massima apertura e collaborazione con le Federazioni ed Associazioni feline nazionali ed internazionali.

ART. 4 - Soci
Sono previste le seguenti categorie di Soci:

  • Fondatori - sono le persone fisiche che hanno promosso la costituzione del PEICLUB , tutti soci ANFI al momento della fondazione del Club. Versano la quota annua. Per quota annua si intende: per anno solare.
  • Ordinari - sono coloro che chiedono di fare parte del CLUB vengono accettati dal CDC e versano la quota annua . Devono essere regolarmente iscritti all’ANFI.
  • Sostenitori- sono coloro che approvano gli scopi sociali e sostengono il Club anche finanziariamente.
  • Onorari - sono persone di rilievo nel campo della felinotecnica e della felinofilia , insignite dal CDC di tale titolo.
  • Aderenti – sono :
    1. i minorenni
    2. coloro che sono iscritti ad altre Associazioni e/o Federazioni Feline.
    3. i cittadini residenti nei Paesi membri della Comunità Europea
    Solo i soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto al voto e possono essere eletti alle cariche direttive del Club.


ART. 5 - Patrimonio
Il patrimonio del CLUB è costituito dalle quote associative annue,proventi da attività o iniziative, dalle elargizioni, sovvenzioni, e contributi di Enti e privati e da tutti gli altri beni appartenenti al CLUB ad esso pervenuti per acquisto o per donazione.
ART. 6 - Organi del Club
Sono Organi del PEICLUB
1. . L'Assemblea dei Soci
2. . Il Consiglio Direttivo del Club ( CDC )
3. . Il Presidente
4. . Il Collegio dei Probiviri

ART.7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci iscritti alla data della convocazione, in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe scritte.
Ogni socio ha diritto ad una sola delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione. Le votazioni avvengono usualmente per alzata di mano; avvengono a scrutinio segreto solo per argomenti di carattere personale.
L'Assemblea è convocata a mezzo lettera ordinaria , fax o telegramma almeno 15 giorni prima della data di riunione. L'avviso di convocazione deve precisare luogo e data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario che coincide con la chiusura dell'anno solare.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) eleggere i 5 membri del Consiglio Direttivo del Club;
b) eleggere i 3 membri del Collegio dei Probiviri;
c) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio
direttivo;
d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote associative annuali
e) discutere e deliberare su ogni argomento posto all’ordine del giorno.
f) Per i primi quattro anni di vita del PEI CLUB ogni modifica dello Statuto sarà di competenza dei Soci Fondatori, successivamente dell'Assemblea con una maggioranza dei due terzi.

ART.8 - Il Consiglio Direttivo del Club ( CDC )

Il Consiglio Direttivo del Club è composto da 5 membri eletti dai Soci Fondatori e Ordinari , durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Almeno 3 –tre- dei 5 –cinque- membri del CDC , dovranno essere scelti tra i Soci Fondatori. I membri del CDC sono rieleggibili sino a loro rinuncia scritta.
Il CDC adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento del CLUB ed il raggiungimento dei suoi scopi.
Ha quindi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione.
Il CDC elegge nel suo seno il Presidente , il Segretario il Tesoriere che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il CDC si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta motivata anche di un solo Consigliere.
Le deliberazioni del CDC sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Le consultazioni ed i Consigli del CDC possono avvenire anche per via telematica ..
In caso di Consiglio Telematico ogni membro del CDC deve esprimere il suo parere entro due giorni. L’esito delle consultazioni deve essere reso noto a tutti i membri del il CDC entro 5 giorni dalla consultazione.
Qualora non tutti I Consiglieri forniscano risposta entro il tempo previsto, il CDC telematico si riterrà comunque valido se avrà risposto la maggioranza dei Consiglieri.

I principali compiti del CDC sono :

  • Eleggere il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
  • Decidere sulle domande di ammissione dei soci ed accettarne le dimissioni
  • Compilare il bilancio di esercizio.
  • Comporre le controversie nate tra Soci del CLUB, tra un Socio del CLUB e altro/i soggetto/i
  • Inoltrare al competente collegio dei Probiviri deferimenti disciplinari di soci che abbiano violato i regolamenti interni .
  • Determinare le quote associative e proporle all’Assemblea dei Soci
  • Pubblicare i Regolamenti utili allo svolgimento delle attività sociali.
  • Nominare i collaboratori nei diversi campi di attività necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

Il CDC non è responsabile ne’ in ambito penale ne’ civile di atti illeciti effettuati da qualunque socio a nome del PEIClub o senza l’autorizzazione del CDC.

ART. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale del Club davanti a terzi e in giudizio vigila che le delibere del CDC vengano eseguite.
In caso di caso di impedimento o di assenza del Presidente ne farà le veci il membro più anziano in età del CDC

ART.10 - Il Segretario
Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nella tenuta dei libri associativi, svolge le delibere che il CDC lo incarica di eseguire.

Art. 11 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa del CLUB , attuando le delibere del CDC,
predispone i piani finanziari per lo svolgimento della vita del PEICLUB

ART. 12 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, non necessariamente scelti tra i soci, nominati dall'Assemblea , che dovranno avere competenza in materia di provvedimenti disciplinari, di applicazioni dei regolamenti e di controversie.

Le loro decisioni sono definitive, i provvedimenti che possono emanare nei confronti dei singoli Soci sono:
1) ammonizione scritta
2) sospensione temporanea
3) Nel caso di gravissimo atto compiuto da un socio del PEI CLUB e passibile di esclusione dalla vita del CLUB, sono chiamati a decidere l'esclusione congiuntamente il Collegio dei Probiviri e il CDC.

ART. 13 - Norme finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa espresso rinvio:
1) ai regolamenti ANFI e FIFe –a cui il CLUB aderisce
2) alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni
ART. 14 - Foro Competente

Per tutte le controversie con i soci del PEI CLUB è competente il Foro di Roma

 

 

 
 
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